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LEGGE 7/2000

Giuridicamente, la nostra attività è subordinata alle disposizioni di legge contenute nel Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, ed è vincolata nella propria operatività dalla Legge 7/2000 del 17.01.2000.

L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
2. oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
3. possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Solo chi è in possesso di tali requisiti può ottenere l'autorizzazione dell' U.I.C come operatore professionale (maggiori chiarimenti in merito sul sito http://uif.bancaditalia.it) autorizzazione della quale ci possiamo fregiare. L'osservanza scrupolosa delle suddette norme di Legge, solleva i titolari dell'esercizio ed i potenziali clienti da qualsiasi ipotizzabile responsabilità di carattere penale, eventualmente derivante dall'esercizio dell'attività in oggetto.

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